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Fatturazione Elettronica Carburante: l’Agenzia delle Entrate fornisce altri chiarimenti

lentepubblica.it • 9 Luglio 2018

fatturazione-elettronica-carburante-agenzia-entrateFatturazione Elettronica Carburante: l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 13/E del 2018, fornisce altri chiarimenti sulle procedure. Vediamo di cosa si tratta.


Ad esempio, secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta – con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione – destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

 

Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista). Per altre informazioni utili, potete consultare anche la nostra guida alla Fattura Elettronica Carburante.

 

Soggetti identificati in Italia

 

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

 

In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della  franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.

 

Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione».

 

Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione. La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.

 

Fatture differite

 

L’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, in tema di cessioni di carburanti – diverse, almeno sino al 31 dicembre 2018, da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione – e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano «alle fatture emesse a partire dal 1°  luglio 2018».

 

Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento. Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 – come quelle c.d. “differite”, emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 – dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

 

Per tutte le altre casistiche potete consultare il testo completo della Circolare, in allegato all’articolo.

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate
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